giovedì 27 novembre 2014

Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport: perché niente gara di appalto?

La legge prevede l'obbligo di effettuare gare di appalto per lavori di importo superiore ai 40.000€. I lavori di efficientamento energetico del palazzetto dello sport superano tale cifra, ma vengono divisi in due e pertanto non ricadono nella normativa. I lavori possono essere dati ad aziende senza una gara di appalto, quindi con minore trasparenza e senza avere la certezza di avere prezzi più bassi. La decisione è stata presa senza nemmeno conoscere i benefici effettivi di tali lavori sui consumi energetici e senza avere un vero e proprio confronto tra preventivi.

Noi amiamo le procedure trasparenti, e quindi abbiamo chiesto spiegazioni alla Giunta...




INTERROGAZIONE DI CARATTERE URGENTE
 ai sensi dell’Art. 19 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: Concessione gestione impianti sportivi Promosport ASD e conduzione, secondo normativa vigente, della gestione dei lavori di efficientamento energetico del palazzetto dello Sport di Sommacampagna.

PREMESSO
- che il proprietario (locatore) degli impianti sportivi siti in via Bassa a Sommacampagna è il Comune di Sommacampagna, il quale con concessione a rep. n. 6072 in data 19.07.12  con scadenza
31.12.2014, affidava in gestione detti impianti sportivi all’Associazione Sportiva Promosport a fronte di un canone annuo pari ad € 15.000;
-che tale concessione fin dalle sue origini  è avvenuta in totale assenza di gara, contrariamente a quanto prevede la normativa vigente (vedasi Cons. di Stato sez V, 31/05/2011); peraltro nemmeno è ammesso il rinnovo automatico (vedasi  Cons. di Stato sez V, 07/04/2011 n.2151) né la proroga se non per il tempo strettamente necessario alle formalità per la nuova concessione.
- che la sopra citata convenzione permette che Promosport possa essere autorizzata dal Comune all’esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione;
-  che con nota del 09.04.14 prot. N. 5627  l’Associazione Promosport  Sommacampagna ha chiesto all’Amministrazione Comunale quanto segue:

- di approvare il progetto consistente nella coibentazione con cappotto esterno e successiva tinteggiatura
del palazzetto dello sport presso gli impianti sportivi di Sommacampagna per una spesa di circa 40.000,00
oltre l’IVA;
- di liquidare alla medesima Promosport,  a titolo di contributo per lavori straordinari, tutte le somme residue assegnate nel bilancio comunale ancora disponibili, nonché quelle eventualmente disponibili nel bilancio di previsione 2014;
- di sostituire gli attuali serramenti in acciaio, privi di prestazioni isolanti con moderni serramenti in pvc a taglio termico e vetrate isolanti e di sicurezza, con intervento diretto gestionale ed economico del Comune;

- che con Delibera di Giunta n° 3 del 12/06/2014 il Comune di Sommacampagna approva il suddetto progetto, mettendo a disposizione di Promosport l’importo di € 41.549,90 e tenendosi in carico la sostituzione diretta dei serramenti, assunto con determinazione in atto DL 58 del 27.06.2014, quindi con separato atto di affidamento dell’incarico in appalto.
- che le due opere non possono che considerarsi congiunte in un unico intervento, con finalità  unica di ridurre i costi di dispendio di energia e che sono tra di loro complementari, dato che la costruzione del “cappotto” non avrebbe senso senza una sostituzione adeguata degli infissi. Si sottolinea inoltre che il bene è di proprietà del Comune.
- che nonostante la mancata adozione del bando di gara per la relativa concessione il Comune, proprio per la sua pubblica funzione, ha l’obbligo di vigilare sulle opere eseguende sui propri beni e di controllare i preventivi degli appalti proposti.
- che in base a quanto stabilito dall’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 (Codice degli appalti), ovvero “per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.”
- che l’art. 29 comma 4 del D.Lgs 163/2006 (Codice degli appalti), stabilisce che “Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture  o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”.

CONSIDERATO
- che la totalità delle opere sopra citate non sono computabili in “manutenzione ordinaria”, e che quindi spettano in toto al Comune di Sommacampagna per un importo che supera abbondantemente € 40.000;
- che l’Associazione Promosport ha fornito, ad evidenza dell’attività di richiesta preventivi, solo tre diverse proposte che appaiono assolutamente incomplete e deficitarie dei dati basilari richiesti in un preventivo per lavori di efficientamento energetico (tra cui ad esempio i dati tecnici sui materiali utilizzati, l’ effettivo risparmio energetico dichiarato...);
- Detti preventivi sono stati prodotti  ben prima di avere una relazione tecnica di riferimento, la quale, risulta prodotta  da “A&D4, studio di professionisti” in data 13/10/2014;
- che una amministrazione comunale è tenuta, in forza dei principi generali istituzionali,  a garantire la trasparenza  in tutte le questioni di pubblico interesse  soprattutto  nella gestione del pubblico denaro.
Alla luce di quanto sopra evidenziato,





IL MOVIMENTO 5 STELLE DI SOMMACAMPAGNA
CHIEDE

Al Sindaco e alla Giunta:

1. Se non si ritiene opportuno annullare in autotutela la Delibera n° 3 del 12/06/2014 con cui si mettono a disposizione € 41.549,90 a PROMOSPORT;

2.  Se non si ritiene opportuno  che il Comune di Sommacampagna si ponga quale unica stazione appaltante ed unica parte disciplinante i lavori di manutenzione straordinaria sopra descritti, mediante regolare gara d’appalto per non incorrere nella elusione delle norme che vietano il frazionamento degli appalti e delle opere, oltre alla elusione delle norme sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L 13.09.2010, che diminuisce il rischio di infiltrazioni mafiose nella filiera delle imprese;

3. Se non si ritiene opportuno che venga indetta una gara di appalto quanto prima (scade  il 31.12.2014) per la concessione degli impianti sportivi  di proprietà comunale, con precise indicazioni delle finalità e modalità di utilizzo degli impianti stessi, escludendo la facoltà di esecuzione di opere straordinarie, indicando la utilizzazione degli impianti stessi da parte della cittadinanza e delle associazioni sportive con preferenza a quelle con modalità di iscrizione a basso costo ed evitando le associazioni qualora si rivelino  coperture di attività lavorative vere e proprie.

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